Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3263 |
Data emissione: | 27/02/2025 |
Argomenti: | Piattaforme telematiche |
Oggetto: | Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA |
Quesito: |
Oggetto: Richiesta di Parere sulla Riapertura dei Termini di Gara - Procedura MEPA con la presente si sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito relativo alla procedura di gara avviata tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA in data 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei distributori automatici. La società OMISSIS non ha presentato regolare offerta nei termini di scadenza del 20 dicembre 2024, Successivamente, il 10 gennaio 2025 mediante lettera del proprio legale ha richiesto la riapertura dei termini di gara, sostenendo che tra il 19 e il 27 dicembre 2024 si sarebbero verificati malfunzionamenti sulla piattaforma MEPA. Si evidenzia che: - sono stati riscontrati possibili rallentamenti (non malfunzionamenti) tra il 19 e il 27 dicembre ma gli altri operatori hanno regolarmente presentato le loro offerte. - La società non ha presentato alcuna richiesta tempestiva di proroga o segnalazione di problematiche. - L’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede la proroga solo in caso di comprovato malfunzionamento. Alla luce di quanto sopra, si chiede se, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza di settore (richiamando i pareri ANAC n. 367/2023, n. 451/2024 e la sentenza TAR Sicilia n. 2038/2024), sia legittimo non accogliere la richiesta di riapertura dei termini di gara da società OMISSIS. |
Risposta aggiornata |
Relativamente alla questione sottoposta, in base alla normativa vigente e tenuto conto della giurisprudenza sull’argomento si ricava che ai fini di una legittima riapertura dei termini di gara occorre che il malfunzionamento della piattaforma sia comprovato. In merito, si ricorda che il TAR Palermo, nella sentenza 2038/2024 anche da voi citata, ha chiarito che “in sintesi il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico). Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo” (TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383)”. Come anche da voi richiamato, Anac con il parere n. 451/2024 ha indicato che in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, la stazione appaltante non è tenuta a prorogare i termini di presentazione delle offerte. Al fine di verificare eventuali malfunzionamenti, si suggerisce di richiedere al gestore della piattaforma, ovvero Consip, i file di log di sistema in modo da accertare le operazioni realmente effettuate e le problematiche verificatesi. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in merito al caso sottoposto. |