Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3343
Data emissione: 03/04/2025
Argomenti: Esecuzione del contratto
  
Oggetto: Polizza assicurazione
Quesito:

Vorrei capire se la seguente interpretazione dell'art. 117 comma 10 è corretta: La S.A deve chiedere la polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla SA (che equivale all'importo del contratto) nella stessa polizza deve essere presente anche quella di responsabilità civile verso terzi il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere da un minimo da 500.000 euro ad un massimo di 5.000.000. E' corretta? Facendo un ipotesi pratica abbiamo un' opera di cui l'importo di contratto è € 50.000, quindi la polizza di assicurazione è di 50.000 invece la RCT deve coprire da 500.000 a 5.000.000? Oppure la RCT deve essere 2.500,00 ? Deve essere presentata un'unica polizza?

Risposta aggiornata

L’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 prevede che l’esecutore costituisce e consegna alla Stazione Appaltante una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stessa per un importo pari, di norma, a quello del contratto, e che nella stessa polizza sia presente anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi; il massimale della responsabilità civile deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, ma comunque non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro. Pertanto, se l’importo del contratto è 50.000 euro, la polizza dovrà coprire i danni per tale importo, mentre il massimale per la responsabilità civile dovrà rispettare il limite minimo imposto dalla norma di 500.000 euro. Sulla base del tenore letterale della disposizione la suddetta polizza dovrebbe essere unica e contenere entrambe le coperture richieste: il mercato assicurativo, del resto, ha ampiamente recepito questa impostazione e sono già disponibili molteplici prodotti assicurativi che rispettano le prescrizioni normative (cfr. art. 117, comma 12, del Codice dei Contratti). Una lettura in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del Codice dei Contratti (Principio della fiducia) potrebbe ammettere il rispetto della normativa in tutti i casi in cui l'operatore economico consegni una o più polizze che, nella sostanza, rispettino i requisiti di cui all'art. 117, comma 10, e al contempo siano compatibili con gli schemi ministeriali di cui all'art. 117, comma 12.

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