Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3358
Data emissione: 03/04/2025
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: IRAP
Quesito:

In riferimento al quesito n. 2986, la Vs. risposta con rimando all'art. 10 co. 4 dello Schema di regolamento Itaca, deve intendersi nel senso che l'IRAP, che deve trovare copertura nel quadro economico dell'intervento, va accantonata in aggiunta alle quote del 20% e dell'80%?

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, giova premettere che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello schema di regolamento citato in quesito, gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L'art. 45 indicato fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell'ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'allegato I.10. Pertanto, l'accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l'IRAP. L'imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell'ente. Si noti che l’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, si conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell'art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

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