Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3515
Data emissione: 03/06/2025
Argomenti: Progettazione
  
Oggetto: VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Quesito:

A norma dell'art. 34 comma 2 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/23, l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: c) per i lavori di importo inferiore alla soglia e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni... Quesito: per "uffici tecnici delle stazioni appaltanti" si intende anche il RUP? d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico di progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 15 comma 6 del codice. Quesito: in caso di incompatibilità del RUP (perché ha svolto attività di progettazione o direzione lavori ecc.), la verifica può essere svolta dai tecnici della stazione appaltante anche se la medesima non dispone di un sistema interno di controllo qualità SGQ con certificazione UNI EN ISO 9001? Oppure in questo caso occorre dare incarico di verifica a società esterne?

Risposta aggiornata

In riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. Quesito 1). A norma dell’art. 34, comma 2, lett. d), dell’Allegato I.7 il RUP effettua la verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, eventualmente avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 15, comma 6. Per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, la precedente lettera c) dell’art. 34, come riportato nel quesito, indica gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti qualora dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Ne consegue che, avuto riguardo alla differente rilevanza dell’opera da realizzare, per gli importi indicati nella lett. c) la verifica non può essere effettuata dal RUP ma da un ufficio tecnico, inteso quale struttura interna alla stazione appaltante incaricata della progettazione e/o direzione lavori. Come precisato nel precedente parere n. 2269, <<nel caso in cui la stazione appaltante non sia in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, né è altrimenti possibile rivolgersi alle strutture tecniche di altre amministrazioni ex art. 36, comma 1, dell’allegato I.7 al Codice, la medesima “per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni” (art. 36, comma 2, dell’allegato I.7 al Codice); con l’ulteriore specificazione che, in tale evenienza, ai sensi dell’art. 37, comma 2, dell’allegato I.7 al Codice, l’attività di verifica della progettazione è affidata unitariamente. Si tenga presente, inoltre, che “il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista>>. In riferimento al quesito n. 2) si presume che il medesimo si riferisca alla fattispecie di cui all’art. 34, comma 2, lett. d) dell’Allegato I.7. In caso di incompatibità del RUP, la verifica può essere svolta da personale interno alla stazione appaltante purché la stazione appaltante medesima disponga di un sistema interno di controllo di qualità ex artt. 34, comma 2, lett. c) e 36, comma 3, dell’Allegato I.7 (si veda in tal senso il succitato parere di questo Servizio n. 2269).

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